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Barriere architettoniche in condominio

Eliminazione delle barriere architettoniche e innovazioni negli edifici.
 

Art. 2 legge n. 13 del 1989

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

In tema di uso delle parti comuni ad opera del singolo condomino, l'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un'area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012). Cass. ord. 9 marzo 2017 n. 6129

In sede di verifica, ex art. 1120 c.c., comma 2, circa l'attitudine dell'opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all'uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sè il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15.10.2012, n. 18334). Cass. 5 agosto 2015 n. 16486

È necessario il permesso di costruire per abbattere le barriere architettoniche?

La L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2, (recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dopo aver previsto la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c., commi 2 e 3 - così derogando all'art. 1120 comma 1, che richiama l'art. 1136, comma 5, e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate -, dispone, al comma 3, che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma 2, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione. Cass. 24 luglio 2012 n. 12930 N.B.

In seguito alla entrata in vigore della riforma del condominio, per le deliberazioni concernenti il superamento delle barriere architettoniche è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Il servo-scala, come si evince chiaramente dalla lettura coordinata dell'art. 2 delle legge n. 13/89, costituisce un'opera provvisoriamente sostitutiva di quelle definitive previste dalla prima parte dell'articolo e, comunque, la sua installazione non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati nel primo comma come idonei al superamento delle barriere e come tali (nella specie) deliberati o da deliberarsi dall'assemblea. Cass. 20 aprile 2005 n. 8286

Le norme della legge n. 13 del 1989 che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile. Trib. Milano 19 settembre 1991 in Archivio delle locazioni e del condominio, anno 1992, pag. 138

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