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Barbecue in condominio? Sì, ma a certe condizioni

Necessario rispettare la tollerabilità delle emissioni e osservare le distanze stabilite in materia.
Dott. Dario Balsamo - Consulente Giuridico 

Pur se il Legislatore non ha imposto un generalizzato divieto di utilizzazione del barbecue all'interno del condominio, è necessario comunque contemperarne l'uso con i diritti dei singoli condòmini.

Infatti, sovente accade che l'utilizzo del barbecue negli ambienti condominiali sia motivo di liti (spesso con epiloghi in tribunale), in quanto le immissioni di fumo e gli odori scaturenti dalla combustione del combustibile, nonché dalla cottura stessa dei cibi, possono provocare un sensibile disturbo e disagio agli altri condòmini.

L'uso del barbecue. Istruzioni per evitare litigi.

Preliminarmente occorre scindere, il caso in cui il barbecue sia identificato come costruzione [1], perché realizzato in muratura ed ancorato così al suolo, dal caso in cui sia semplicemente amovibile, poiché ad esempio dotato di ruote, quindi privo dei caratteri di stabilità e solidità rispetto al suolo.

Mentre nel primo caso (oggetto della sentenza che si commenterà a breve), la normativa di riferimento è il combinato disposto degli artt. 890 c.c., 873 c.c. e 844 c.c.., più scarna risulta essere invece quella adottabile nel secondo caso, essendo applicabile solo l'art. 844 c.c. relativo alle immissioni.

Dopo questa breve precisazione è quindi possibile capire il perché, la Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20 giugno 2017, ha rigettato il ricorso avanzato dal proprietario di un appartamento, sito al primo piano di uno stabile, reo di non aver rispettato le distanze legali nella costruzione di un barbecue, rispetto alle finestre del condòmino del piano superiore.

Le difese attoree si basano sulla considerazione che, ai sensi dell'art. 890 c.c., laddove, come nella specie, non esistano norme regolamentari in tema di distanze per la messa in opere di camini, la presunzione di nocività e pericolosità non è assoluta ma è superabile ove si dimostri che, nel caso concreto, non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino.

Infatti, a dire dell'attore, l'apertura dell'appartamento del piano superiore più vicina alla sommità del barbecue, è qualificabile come semplice luce, posta solo a servizio di un seminterrato, mentre, le finestre poste a servizio dei locali ad uso abitazione, sono invece situate a notevole distanza e quindi, ciò, garantisce il rispetto dei criteri normativi.

Inoltre, sempre a dire dell'attore, la Corte di Appello ha erroneamente applicato la nozione del notorio, ex art. 115 c.p.c., ritenendo di comune esperienza la nocività delle immissioni provocate dal barbecue, senza avere valutato in concreto la effettiva nocività e pericolosità del manufatto, tra l'altro amovibile in quanto soltanto appoggiato al suolo.

Gli ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno ribadito la bontà della decisione della Corte d'Appello accogliendo in toto le risultanze dell'istruttoria.

Barbecue sul balcone in condominio

Infatti, tramite anche CTU, il Giudice di seconde cure aveva potuto constatare e rilevare che il barbecue realizzato era costituito da un manufatto in muratura, il cui comignolo si trovava ad una distanza minima, da meno di un metro a due metri circa, da alcune finestre del soprastante appartamento.

Da tali inequivocabili risultanze (comprovate da fotografie), ne discende che, ai sensi dell'art. 890 c.c., chi presso il confine vuole fabbricare forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

L'articolo in parola, qualificabile come una norma in bianco, va letto nel senso di considerare le cose espressamente elencate come gravate da una presunzione assoluta di nocività o pericolosità.

Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c.,nella cui regolamentazione rientra anche il manufatto (barbecue) costruito, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.

Va precisato che la presunzione che deve essere superata non è una presunzione di danno, ma una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall'accertamento in concreto del danno, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno ancorché non in attività.

Ne discende, quale necessaria conseguenza, l'irrilevanza di un accertamento svolto con il forno in funzione essendo invece sufficiente la potenzialità dell'esalazione nociva o molesta, potenzialità che è stata appunto accertata dal CTU.

Quindi, a nulla rileva che, nel caso di specie, l'apertura più vicina fosse una luce od una veduta e che si aprisse all'esterno del seminterrato, dovendosi tenere conto del complessivo mancato rispetto delle distanze come accertata in concreto dalla Corte di Appello sulla base della CTU e in base alla posizione del forno rispetto all'immobile del proprietario del piano superiore.


[1] Per una definizione di "costruzione" più dettagliata, è utile fare riferimento ad una pronuncia della Suprema Corte che ha stabilito che: "Deve ritenersi 'costruzione' qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione". (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 72 del 3 gennaio 2013).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, 20 giugno 2017, n. 15246
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