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Animali selvatici in condominio tra responsabilità e sanzioni

E' lecito girare nel cortile condominiale con un'iguana? O detenere altri animali selvatici?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La legge ammette che si possano possedere animali domestici. Ma è lecito girare nel cortile condominiale con un'iguana? O detenere altri animali selvatici? Cerchiamo di fare chiarezza

Animali domestici e animali selvatici. L'art. 1138 c. 5 c.c., introdotto della legge 220/2012, recita testualmente: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Tale disposizione ha introdotto il diritto alla coabitazione con il proprio animale [1] riconoscendo il legame affettivo tra questi e l'uomo.

L'animale domestico, a cui si riferisce la norma, non coincide con l'animale da compagnia, ma ha una portata più ristretta.

La scelta lessicale è stata dettata dalla volontà di comprendere unicamente quegli animali che nel comune sentire sono avvertiti come domestici.

Sono tali: il cane, il gatto, gli uccellini da gabbia, i criceti, i pesci da aquario; per contro, sono esclusi gli animali non convenzionali [2].

Animali pericolosi. La legge 150/1992 [3] vieta il commercio e la detenzione di "esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". In altre parole, contiene il divieto di detenere animali pericolosi.

Inoltre, il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 annovera l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

In particolare, sono considerati selvatici «tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo» (art. 1, D. M. 19 aprile 1996). In base all'Allegato A del citato D. M., rientrano nell'ambito applicativo della norma:

  • tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
  • tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
  • tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

L'allegato al decreto ministeriale contiene un'indicazione esaustiva di tutte le specie; a titolo esemplificativo, si può dire che, se ricorrono le condizioni sopra indicate, sia vietata la detenzione di topi e ratti, lemuri, lupi, tassi, lontre, istrici, orsetto lavatore, scimmie(tra i mammiferi);di tartarughe azzannatrici, pitoni, cobra, anaconde, vipere (tra i rettili).Tuttavia sono escluse dal divieto di detenzione le categorie rientranti nell'allegato B, ossia gli "esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività […] appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11febbraio 1992, n. 157.

La prefata legge ammette l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

Quindi, nei termini sopra specificati, è ammessa la detenzione di volpi, cinghiali, caprioli, daini, cervi, mufloni.

Posso tenere in casa un serpente o un'iguana? Il divieto di cui sopra non è assoluto. La normativa, infatti, esclude la liceità della detenzione solo nel caso di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Per esemplificare, non si può tenere un serpente catturato nel bosco, perché selvatico e più pericoloso di uno allevato in cattività.

Inoltre, un rettile acquistato da un rivenditore autorizzato dispone della certificazione richiesta dalla legge e non rappresenta un pericolo per la salute, essendo soggetto ai controlli sanitari obbligatori. Lo stesso discorso vale per l'iguana.

In buona sostanza, il proprietario dell'animale deve avere un certificato che ne attesti la legale provenienza ed avere un'autorizzazione sanitaria.

Animali esotici, documentazione CITES e sanzioni penali. Ai sensi della legge 150/1992 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6); la violazione della suddetta norma comporta l'arresto o l'ammenda. Per detenere, vendere e commercializzare gli animali indicati è necessario disporre di una certificazione CITES, un tempo rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato (CFS). Il d. lgs. 177/2016, ha soppresso il CFS ed ha previsto che entro l'1 gennaio 2017 il servizio CITES territoriale e il personale transitino al Ministero delle Politiche Agricole (art. 12).CITES è l'acronimo di "Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora"; si tratta della convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione, anche nota come Convenzione di Washington di cui l'Italia è firmataria.

In materia è intervenuta anche l'Unione Europea con il Regolamento CE 338/1997 e successiva modifica 318/2008.

La riforma del condominio e animali domestici. Il regolamento di condominio non può contenere il divieto di possedere o detenere animali domestici; un simile divieto, presente in un regolamento contrattuale, seppur di data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1138 c. 5 c.c., è nullo (Trib. Cagliari Ord. n. 7170/2016) [4].

Il diritto alla coabitazione con l'animale riguarda le parti di proprietà esclusiva, in relazione ai beni comuni occorre rispettare le regole generali di cui all'art. 1102 c.c., ossia ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ut supra ricordato, il diritto di possedere un animale domestico nella propria abitazione implica anche la possibilità di poter disporre degli spazi comuni, come l'ascensore, le scale, il cortile.

Naturalmente la fruizione dei beni appartenenti a tutti i condomini deve avvenire nel rispetto delle norme di legge.

Pertanto, nel caso in cui si abbia un cane è necessario impiegare il guinzaglio, dotarsi di museruola [5] e di kit per raccogliere eventuali deiezioni.

Animali non convenzionali e vita condominiale. L'art. 1138 c. 5 c.c., ad avviso di chi scrive, non può applicarsi agli animali non convenzionali. La norma fa espresso riferimento agli animali domestici e la scelta non è stata casuale.

Al lume di ciò, dovrebbe ritenersi legittimo il divieto di detenzione di animali esotici contenuto in un regolamento condominiale.

In ogni caso, è lecito detenere animali esotici purché siano rispettate le norme sanitarie di riferimento.

L'animale deve essere tenuto in spazi idonei e possibilmente occorre ricreare il suo habitat.

Il padrone risponde per eventuali danni prodotti dall'animale (art. 2052 c.c.) e, in caso di animali pericolosi, è opportuno stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi (obbligatoria per i "cani a rischio aggressività").

Conclusioni. In definitiva, è ormai pacifico il diritto di coabitazione con il proprio animale, purché domestico.

In caso di animali non convenzionali, è necessario osservare le normative di riferimento: sia per la detenzione nelle zone di proprietà esclusiva che in quelle comuni.

L'inosservanza della legge, in relazione al possesso di animali pericolosi, può comportare anche conseguente penalistiche (legge 150/1992), quali l'arresto e l'ammenda.

Il proprietario deve avere un certificato che ne attesti la legale provenienza e godere di un'autorizzazione sanitaria. Egli, inoltre, risponde per eventuali danni cagionati (art. 2052 c.c.) sia civilisticamente che penalmente.

È fatto assoluto divieto di detenere animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Avvocato del Foro di Savona


[1] In tal senso vedasi, E. ZICCARDI, Cani, gatti e Co., collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffrè, 2016, 93 ss.

[2] Così, E. ZICCARDI, Cani, gatti e Co., cit.

[3] Legge 150/1992 recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"

[4] Così M. Fracaro - G. Palmieri, Condominio. Il dizionario dalla A alla Z, collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffrè, voce "animali", 2016, 27 ss.

[5] Nel caso in cui si possiedano cani ad alto rischio, i proprietari dei cani devono stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per danno contro i terzi e condurre il loro animale con guinzaglio e museruola.

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