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Amministratori di condominio e scadenza del termine per la formazione periodica obbligatoria

Amministratori e scadenza del termine per la formazione periodica, cosa succede?
Avv. Alessandro Gallucci 

9 ottobre 2015. È questa la data che bisogna tenere a mente ed entro gli amministratori di condominio frequentare e superare un corso di aggiornamento.

Perché il 9 ottobre?

Semplice: il decreto ministeriale n. 140 del 2014, il famigerato decreto sulla formazione iniziale e periodica degli amministratori condominiali è entrato in vigore il 9 ottobre del 2014.

Poiché nel decreto si legge che l'obbligo di formazione periodica ha cadenza annuale e poiché non è specificato che tale obbligo riguarda i singoli anni del calendario, allora se ne deve dedurre che il 9 ottobre 2014 è partito il count-down per il primo anno di aggiornamento.

Ciò vuol dire che il 9 ottobre 2015 rappresenta la dead-line superata la quale si rischia qualcosa?

In teoria sì. Perché solamente in teoria? Vediamo.

C'è stato qualche improvvido proclama – si spera dettato da superficialità e non per altro – nel quale si leggeva che la mancanza di aggiornamento comporta la decadenza automatica dall'incarico. Non è così.

Certo è che la mancata frequentazione dei corsi di formazione iniziale e periodica porta con sé l'impossibilità di assumere incarichi. La legge, a differenza di altre ipotesi (ad esempio iscrizione dal registro dei protesti) non ha previsto la decadenza automatica dall'incarico (cfr. art. 71-bis disp. att. c.c.), indi per cui la nomina di un amministratore che non ha conseguito il diploma del corso di aggiornamento (come di quello iniziale) può essere contestata mediante impugnazione della delibera da parte dell'Autorità Giudiziaria o comunque con revoca assembleare.

È possibile revocare giudizialmente l'amministratore che non si aggiorna? L'art. 1129 c.c. nel descrivere le ipotesi di gravi irregolarità nella gestione non menziona questa ipotesi tra le cause di revoca. Ma la norma che elenca le ipotesi di grave irregolarità contiene un'elencazione esemplificativa, sicché la questione andrà valutata caso per caso non potendosi escludere simile possibilità.

E se l'amministratore segue un corso di aggiornamento che termina il 15 ottobre, ma assume l'incarico il giorno 12? Che cosa succede? Per tre giorni la nomina deve essere considerata irregolare e come tale impugnabile davanti all'Autorità Giudiziaria o comunque quell'amministratore può essere passibile di revoca per gravi irregolarità? Ad avviso di chi scrive, no, in quanto l'ottenimento del diploma sana l'eventuale carenza anche in ragione di una sorta di convalida tacita (art. 1444 c.c.); ciò se si considera, come pare aver fatto parte della dottrina, quella deliberazione di nomina annullabile e non nulla.

Piuttosto quell'amministratore non deve dichiarare di aver adempiuto all'obbligo ma che è in corso di adempimento l'obbligo di aggiornamento, poiché la dichiarazione di avvenuto assolvimento sarebbe non veritiera, con eventuali conseguenze anche di carattere penale.

Quanto ai corsi è bene ricordare che essi devono durare almeno quindici ore (cfr. art. 5 d.m. n. 140/14) e devono prevedere la presenza di un responsabile scientifico, scelto dell'organizzatore, e di formatori scelti dal suddetto responsabile.

Corsi di durata inferiore a quella indicata appena sopra non hanno alcun valore legale. Al termine del corso, dev'essere rilasciato un diploma comprovante la frequenza e nei fatti l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Attenzione ai corsi fuffa organizzati per la formazione!

Una formazione rigorosa solo sulla carta.....

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