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Il comune che non ha provveduto alla pulizia dei pozzetti risarcisce i danni da infiltrazione

Allagamento della strada dopo un temporale. Il Comune risarcisce i danni da infiltrazioni.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Va condannato al risarcimento dei danni il Comune che non ha provveduto alla pulizia dei pozzetti per favorire il deflusso dell'acqua piovana.
Un temporale estivo, pur di forte intensità, non è di per sé sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra i danni da infiltrazioni e la mancata custodia della strada pubblica.

È quanto si evince dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 4691 del 7 novembre 2016, che ha condannato il Comune a risarcire il danno partito dalla proprietaria di una libreria, a seguito delle numerose infiltrazioni d'acqua causate dall'allagamento della strada pubblica.

Il giudice ha accertato che le infiltrazioni sono state causate dall'allagamento della strada, a sua volta dovuto alla cattiva manutenzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Se il Comune avesse eseguito scrupolosamente la pulizia della rete pluviale, l'allagamento non si sarebbe verificato.

La responsabilità del Comune non è esclusa nemmeno dalla eccezionale intensità della pioggia. Secondo il tribunale, “non può certo negarsi che un violento temporale di fine estate, con caduta di acqua in misura considerevole nel giro di poche ore, sia un fenomeno tutt'altro che imprevedibile e, anzi, costituisca un fenomeno costante delle estati salentine,secondo nozioni di comune esperienza”.

In questi casi, la condotta del Comune configura una responsabilità da mancata custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno ingiusto cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

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Il danneggiato che chiede il risarcimento, invocando la responsabilità del custode, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni.

Nel caso della strada pubblica, peraltro, il danneggiato non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.

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